MEDICINA DEL LAVORO
In Italia il riferimento legislativo riguardo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo n. 811 del 09/04/2008 (D.Lgs. 81/2008), pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 108 del 30 aprile 2008.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 18) il datore di lavoro è obbligato a nominare (ove previsto) il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria è definita come (D.Lgs. 81/2008 art. 2) l’ insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria (art. 41) comprende 5 tipi di visita medica:
- preventiva;
- visita medica periodica;
- visita medica a richiesta del lavoratore;
- visita medica di cambio mansione;
- visita alla cessazione del rapporto di lavoro (ove previsto).
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che la periodicità delle visite ed il tipo di accertamenti da eseguire durante la sorveglianza sanitaria vengano stabiliti dal medico competente sulla base del documento di valutazione dei rischi (DVR), dei dati evidenziati durante il sopralluogo negli ambienti di lavoro e la riunione periodica annuale. La periodicità ed il tipo di accertamenti da effettuare in corso di sorveglianza sanitaria sono inseriti nel protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente invia al datore di lavoro. Per alcuni lavoratori potrebbe essere necessario (a giudizio del medico competente in base al quadro clinico ed al tipo di esposizione) variare in modo provvisorio o definitivo la periodicità o il tipo di accertamenti necessari a definire l’idoneità alla mansione.
A seguito della visita e degli accertamenti effettuati il medico competente esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

IL MEDICO COMPETENTE
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 2, art.38) definisce il medico competente come medico in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o inigiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 277/1991
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (dopo aver frequentato appositi percorsi formativiuniversitari ad integrazione delle specializzazioni conseguite)
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato edella Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti devono essere iscritti nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
SERVIZI OFFERTI
Il Dottor Andrea Montagna esercita su tutto il territorio italiano, prevalentemente in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Egli, ove nominato come medico competente si occupa di:
- Redigere il protocollo sanitario con periodicità delle visite e degli accertamenti sanitari a cui i lavoratori saranno sottoposti.
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituire, aggiornare e custodire, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- Elaborare i dati della sorveglianza sanitaria e comunicarli in occasione della riunione periodica annuale.
- Effettuare il sopralluogo periodico negli ambienti di lavoro
- Infine è disponibile su richiesta (anche senza nomina come medico competente compatibilmente con eventuale conflitto di interessi) un servizio di consulenza per aziende e/o privati in materia di malattia professionale.
SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI
In Italia il riferimento legislativo riguardo la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti è il Decreto Legislativo n. 101 del 31/01/2020 (D.Lgs. 101/2020), pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 201 del 12 agosto 2020. Tale decreto sostituisce il precedente D. Lgs. 230 del 1995 al fine di attuare la direttiva europea in vigore (2013/59/Euratom). Il D.Lgs. 101/2020 (art. 133) classifica come lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti tutti coloro che in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori (pari ad un ammontare annuo di 1 mSv di dose efficace o di doese equivalente pari a 50 mSv per le estremità, 150 mSv per la cute o 15 mSv per il cristallino. Per tali lavoratori vige l’obbligo di sorveglianza fisica e sorveglianza sanitaria con periodicità ed accertamenti sanitari variabili in base all’entità e alle modalità di esposizione a radiazioni ionizzanti. Secondo il D.Lgs. 101/2020 (art. 134) la sorveglianza sanitaria di tutti lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti deve essere effettuata dal medico autorizzato con proroga fino a luglio 2022 per i medici competenti che già svolgono attività di sorveglianza sanitaria di lavoratori classificati di categoria B.
IL MEDICO AUTORIZZATO
Il D.Lgs. 101/2020 definisce il medico autorizzato come medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel decreto stesso ossia (all.XXI): essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia nonché del titolo di medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 (e s. m. i.); aver sostenuto l’esame di abilitazione con successiva iscrizione all’elenco ministeriale dei medici autorizzati.
SERVIZI OFFERTI
Il Dottor Andrea Montagna esercita su tutto il territorio italiano, prevalentemente in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Egli, ove nominato come medico autorizzato si occupa di:
- Redigere il protocollo sanitario con periodicità delle visite e degli accertamenti sanitari a cui i lavoratori saranno
sottoposti. - Effettuare la sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario redatto con espressione di giudizio di idoneità alla
mansione specifica dei singoli lavoratori.
- Istituire, aggiornare e (se richiesto) supportare la gestione della documentazione sanitaria personale dei lavoratori
(DOSP). - Elaborare i dati della sorveglianza sanitaria e comunicarli in occasione della riunione periodica annuale.
- In fine è disponibile (anche senza nomina come medico autorizzato) un servizio di consulenza per aziende e/o privati in
materia di malattia professionale da radiazioni.
DOTT.ANDREA MONTAGNA
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università degli Studi di Ferrara in data 22 Luglio 2014.
Abilitazione alla Professione Medica conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara.
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Ferrara dal febbraio 2015 al numero 05013.
Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita all’Università degli studi di Perugia nel 2019.
Iscrizione all’elenco nazionale dei Medici Competenti sez. art. 38 (Dlgs. 81/2008), regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara, al numero 22511, conseguita nel 2019.
Iscrizione all’elenco ministeriale dei Medici Autorizzati ai sensi del Dlgs. 101/2020 al numero 1898, conseguita nel 2021.
PUBBLICAZIONI
Federico Meloni, Giannina Satta, Marina Padoan, Andrea Montagna, Ilaria Pilia, Alessandra Argiolas, Sara Piro, Corrado, Magnani, Angela Gambelunghe, Giacomo Muzi, Giovanni Maria Ferri, Luigi Vimercati, Roberta Zanotti, Aldo, Scarpa, Mariagrazia Zucca, Sara De Matteis, Marcello Campagna, Lucia Miligi , Pierluigi Cocco. Occupational exposure to glyphosate and risk of lymphoma:results of an Italian multicenter case-control study. Environ Health. 2021 Apr 28;20(1):49. doi: 10.1186/s12940-021-00729-8.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
Il Dottor Andrea Montagna esercita come medico competente e medico autorizzato libero professionista su tutto il territorio italiano, prevalentemente in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Comparti produttivi di attività prevalente:
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